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Investment compact: agevolazioni per le start up estese alle PMI innovative PDF Stampa
Mercoledì 28 Gennaio 2015 11:05

Il Decreto Investment compact prevede una disciplina ad hoc per le PMI innovative. Si tratta di PMI non quotate, con l’ultimo bilancio certificato e che siano in possesso di almeno 2 dei seguenti requisiti: spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva; detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato alla SIAE. A questo tipo di impresa si estendono le agevolazioni previste per le start up innovative, ad eccezione delle disposizioni in ambito di diritto fallimentare e di regolamentazione del mercato del lavoro.

Il Decreto Investment Compact introduce, nell’ordinamento italiano, la nozione di PMI innovative.

Le novità

Una prima modifica riguarda le spese in ricerca e sviluppo.

Nello specifico, la quota minima delle spese in ricerca e sviluppo (in rapporto al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione) richiesta ai fini dell’applicazione/permanenza nel regime di favore è stata ridotta dal precedente 5% all’attuale 3%.

Altra modifica attiene il requisito dell’impiego di personale altamente qualificato, che si differenzia in relazione della tipologia di soggetto assunto.

Nel caso di personale in possesso di titolo di dottorato o con contratti di ricerca, la percentuale minima si abbassa a 1/5 (in luogo di 1/3) della forza lavoro complessiva, mentre rimane pari a 1/3 nel caso di personale in possesso di laurea magistrale.

E’ stato altresì precisato che le PMI innovative non devono avere azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multinazionale di negoziazione.

E’ stato inoltre disposto che è sufficiente avere almeno un bilancio certificato.

La precedente versione prevedeva, invece, che i bilanci certificati fossero almeno 3.

PMI innovative

Con riferimento ai requisiti per rientrare nella categoria delle PMI innovative, possono essere qualificate PMI innovative le PMI (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE) non quotate, residenti in Italia o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia, e che hanno l’ultimo bilancio certificato.

Inoltre, è richiesto che siano rispettati almeno 2 dei seguenti requisiti:

- volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;

- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, dipersonale in possesso di laurea magistrale;

- titolarità, anche quale depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese

Il Decreto prevede inoltre per le PMI innovative, al fine di usufruire dei benefici a loro riconosciuti, l’iscrizione obbligatoria in una apposita sezione (da istituire presso le Camere di commercio) del Registro delle Imprese.

La domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere presentata in formato elettronico e deve contenere le seguenti informazioni:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

- sede principale ed eventuali sedi periferiche;

- oggetto sociale;

- breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;

- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;

- elenco delle società partecipate;

- curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa della PMI;

- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

- ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

- sito internet.

Aggiornamento delle informazioni

Il Decreto prescrive che la PMI innovativa aggiorni entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione.

Inoltre, il legale rappresentate della PMI innovativa, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, deve presentare al Registro delle Imprese una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale.

La perdita dei requisiti o il mancato aggiornamento delle informazioni determinano lacancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Permane tuttavia l’iscrizione alla sezione ordinaria.

Le agevolazioni

Il Decreto estende alle PMI innovative numerose agevolazioni e semplificazioni previste per le start up innovative, inclusi gli incentivi fiscali per le società e le persone fisiche che investono in tali imprese.

Nello specifico, alle PMI innovative costituite da non più di 7 anni possono essere applicate le seguenti disposizioni dettate dal D.L. 179/2012:

1) esonero da diritti camerali e imposte di bollo (art. 26);

2) deroghe alle ordinarie disposizioni civilistiche (art. 26).

Le principali tra queste innovazioni sono quelle relative ai tempi di rientro dalle perdite che intaccano il capitale sociale. A tale proposito l’art. 26 del D.L. stabilisce delle deroghe agli artt. 2446, comma 2, e 2482- bis, comma 4, c.c., rispettivamente per le spa e srl, disponendo che se la perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, il termine entro il quale la perdita stessa deve risultare diminuita a meno di un terzo per evitare la riduzione del capitale stesso in proporzione delle perdite accertate non sarà, come ordinariamente previsto, quello dell’esercizio successivo, ma il maggior termine coincidente con la fine del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state rilevate le perdite.

3) remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27)

La disposizione permette di remunerare i collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for equity;

4) incentivi fiscali per gli investimenti (art. 29) provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%) e giuridiche (deduzioni dell’imponibile Ires del 20%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

Non sono riconosciute alle PMI innovative le maggiorazioni previste per le start up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Equity crowdfunding

Viene inoltre estesa alle PMI la possibilità di utilizzare portali on-line per la raccolta di capitale di rischioattraverso siti specializzati, c.d. crowdfunding.

Sull’Investment compact leggi anche:

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di Bruno Pagamici



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