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Agevolazioni fiscali per le piccole imprese creditrici dell'Ilva PDF Stampa
Martedì 14 Aprile 2015 08:10

Le imprese di autotrasporto e le piccole imprese (come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), che vantano crediti nei confronti dell'ILVA S.p.A. per prestazioni svolte prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, possono sospendere fino al prossimo 21 dicembre 2015:

  • i versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra il 6 marzo e il 15 settembre 2015; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi; la sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualita' di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare;
  • i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' gli atti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ancorche' scaduti prima del 6/3/15.

I versamenti sospesi nel periodo indicato dovranno essere versati in unica soluzione il 21 dicembre 2015.
Le somme non versate per effetto della sospensione dovranno essere versate in unica soluzione entro il 21/12/15. 
Ricordiamo che la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 definisce una piccola impresa come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.



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