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PMI innovative: agevolazioni e semplificazioni burocratiche PDF Stampa
Martedì 14 Aprile 2015 08:13

Le PMI innovative sono destinatarie di un’ampia ed articolata gamma di agevolazioni e semplificazioni, che intervengono su diversi aspetti della vita aziendale, rendendo più flessibile la gestione societaria, facilitando l'accesso al credito e la raccolta dei capitali e favorendo l’accesso ai mercati esteri. Le PMI innovative, ad esempio, hanno diritto all’esonero dall'imposta di bollo per l’iscrizione al Registro, mentre sono tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle CCIAA. Inoltre possono remunerare il personale con piani di incentivazione in equity quali stock option e work for equity, con contemporaneo esonero da imposizione sul reddito.

Il Decreto Investment Compact (DL 3/2015, convertito dalla Legge 33/2015) riconosce alle PMI innovative gran parte delleagevolazioni e semplificazioni previste a favore start-up innovative.

Nel dettaglio, le PMI innovative:

- hanno diritto all’esonero dall'imposta di bollo per l’iscrizione al Registro. Sono invece tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle CCIAA;

- possono remunerare il personale con piani di incentivazione in equity quali stock option e work for equity, con contemporaneo esonero da imposizione sul reddito;

- godono di numerose deroghe al diritto societario;

- non sono soggette alla disciplina delle società non di comodo.

La PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa;

- possono raccogliere capitali di rischio tramite portali on-line (c.d. equity crowdfunding).

Inoltre, i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che investono nelle PMI innovative possono godere degli incentivi fiscali previsti dall’art. 29 del DL 179/2012.

Deroghe al diritto societario

Le deroghe alle norme di diritto societario riconosciute alle PMI innovative, mutate dalla disciplina delle start-up innovativa (art. 26 del DL 179/2012), alcune hanno carattere generale (ossia sono valevoli per tutte le PMI innovative), mentre altre sono riservate esclusivamente alle PMI innovative costituite in forma di srl.

Deroghe di carattere generale

Le deroghe alle norme di diritto societario valide per tutte le PMI innovative, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, riguardano la disciplina sulla riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale (art. 26, comma 1 del DL 179/2012), per cui:

- in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo, così come previsto, per la spa, dall’art. 2446 comma 2 c.c., e, per la srl, dall’art. 2482-bis co. 4 c.c.);

- in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (così come previsto, per la spa, dall’art. 2447 c.c., e, per la srl, dall’art. 2482-ter c.c.), può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo, non operando, fino ad allora, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Qualora il capitale non risulti reintegrato entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria.

Deroghe riservate alle PMI innovative costituite in forma di srl

In caso di PMI innovative costituite in forma di srl, alla disciplina ordinaria vengono previste le seguenti deroghe:

- l’atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie (art. 26, comma 2 del DL 179/2012);

- l’atto costitutivo può creare categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (art. 26, comma 3 del DL 179/2012);

- le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali (art. 26, comma 5 del DL 179/2012);

- è concessa l’effettuazione di operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali (art. 26, comma 6 del DL 179/2012);

- l’atto costitutivo può prevedere che, a seguito dell’apporto da parte dei soci

o di terzi anche di opera o servizi, siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis c.c. (art. 26, comma 7 del DL 179/2012).

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

Altro beneficio riconosciuto riguarda il regime di vantaggio per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori delle PMI innovative.

Per tali soggetti, non concorre a formare l’imponibile a fini fiscali e contributivi quella parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione). Con riguardo al regime fiscale applicabile alle azioni, alle quote e agli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l’apporto di opere e servizi in favore delle PMI innovative, fermo restando che i predetti strumenti finanziari – secondo le regole generali - non sono sottoposti a tassazione in capo al soggetto apportante, nel caso delle suddette PMI detti strumenti non concorrono a formare l’imponibile fiscale anche se emessi a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali.

Le agevolazioni per i soggetti che investono nel capitale delle PMI innovative

Le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale delle PMI innovative possono godere degli incentivi fiscali di cui all’art. 29 del dl 179/2012.

L'investimento agevolato può essere effettuato:

- direttamente dall’investitore;

- indirettamente per il tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.

Le persone fisiche possono godere di detrazioni Irpef del 19% dell’investimento, fino ad un massimo investito pari a 500.000 euro.

Alle persone giuridiche, invece, le agevolazioni sono concedibili sotto forma di deduzione dall’imponibile IRES pari al 20% della somma investita, fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro.

Per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, tali agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione (regolamento UE n. 651/2014).

Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, tali agevolazioni si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

Le modalità di attuazione delle agevolazioni saranno fissate da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

L’efficacia delle agevolazioni per le PMI innovative che operano da più di 7 anni è subordinata, inoltre, all’autorizzazione della Commissione europea.

Accesso al Fondo di garanzia

Alle PMI innovative è inoltre assicurato l’accesso gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia (di cui all’art. 30, comma 6, del DL 179/2012).

Tale garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso semplificati e in via prioritaria.

Sarà un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad adottare le disposizioni attuative necessarie.

Sostegno al processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE

Le PMI innovative possono accedere anche al sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE, previsto dall’art. 30, commi 7 e 8, del DL 179/2012. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle imprese innovative con investitori potenziali.

di Bruno Pagamici



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